Spacciata in pompa magna come la prima “Legge di stabilità” che riduce le tasse, la manovra economica per l’anno 2015 è il frutto congiunto, scaturito dalla spremuta di meningi degli economisti del nuovo corso renziano: un’assortita squadretta di bocconiani e fondomonetaristi, col gravoso compito di trasmutare la fuffa leopoldiana in “articolato” finanziario, passando per l’annuncite di governo. A corto di coperture complete, tra mance elettorali, pezzi spaiati e componenti riciclati, la “legge di stabilità”, come una gioiosa macchina da guerra, rischia di incorrere in una rottamazione precoce, ancor prima della sua messa a collaudo…
Coi suoi 18 miliardi in meno di mancate entrate fiscali, (non) compensate da provvedimenti aleatori ancor prima che incerti,
sfoggia dimensioni imponenti, e che Angelona Merkel ha definito “impressionanti”; magari fatte per stupire nell’immediato, ma incapaci di reggere sul lungo periodo, nell’ansia di una prestazione assai lontana dagli standard sperati.
Sostanzialmente, senza intaccare minimamente le sacche del privilegio parassitario, l’intera manovra (che poi è una operazione contabile di marketing elettorale) si regge su un assioma basilare: prendi oggi e paghi domani, con gli interessi raddoppiati. Proprio come avviene nelle offerte trappola degli acquisti a credito, che rateizzano il saldo su pagamento posticipato. Non serve essere esperti di macroeconomia monetaria per comprenderne le dinamiche; sarebbe bastato leggere il “Costo della vita” (1952) di Robert Sheckley!
Se poi le cose non dovessero andare per il verso sperato, se le previsioni di crescita non venissero rispettate e la tenuta lasciasse a desiderare, è sempre pronto il Piano X per tamponare l’emergenza e rispettare i sacri “parametri”. Per questo, insieme all’immancabile aumento dell’accisa su carburanti e tabacchi e alcolici (il modo più rapido e controproducente di fare cassa), esiste l’Articolo 45 con le sue “ulteriori misure di copertura” per la legge di stabilità. Si tratta di provvedimenti aggiuntivi spalmati su base triennale e che, se davvero venissero messi in atto, sono in grado di stroncare ogni ripresa economica da qui al 2050!
Letale come una calibro 45 magnum, micidiale con un proiettile ad espansione sparato a bruciapelo contro un corpo inerte, l’Articolo 45 è la ciliegina esplosiva sopra la torta avvelenata degli 80 euro.
Art. 45
(Ulteriori misure di copertura)
1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti è ridotta di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l’anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l’anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l’anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale è ridotta di 331,533 milioni di euro per l’anno 2015, 18,533 milioni di euro a decorre dall’anno 2016.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 e fatti salvi i provvedimenti normativi di cui al comma 4:
a) l’aliquota Iva del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di ulteriori un punto percentuale dal 1° gennaio 2017;
b) l’aliquota Iva del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato 1 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l’anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. Le misure di cui al comma 3 non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nei medesimi commi ove, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
5. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 35 milioni di euro per il 2015.
6. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni le parole “383 milioni di euro a decorrere dal 2013” sono sostituite dalle seguenti: “383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015”. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è ridotto di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
7. Con effetto dall’anno 2015 è disposto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’Inps, di 20.000.000 euro per l’anno 2015 e di 120.000.000 euro a decorrere dall’anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.845, a decorrere dall’anno 2015; tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.