
UNA PICCOLA PREMESSA…
Ogni ‘Regime’ che si rispetti, se vuole essere degno di questo nome, deve saper manipolare la realtà piegandola alle esigenze della propaganda.
Se vuole durare, deve creare una propria base di consenso, tramite il filtraggio organizzato delle notizie ed il controllo delle opinioni con la rimozione di quelle giudicate scomode.
In tempi non troppo lontani, si devastavano le redazioni dei quotidiani non asserviti; si bruciavano le pubblicazioni non gradite; si distruggevano le tipografie, colpevoli di stampare ciò che non doveva essere divulgato…
Oggi basta detenere il monopolio dei maggiori mezzi di comunicazione, occupare le posizioni di vertice e scegliersi i propri controllori; inibire l’accesso alle tecnologie alternative e livellare le voci, imponendo l’antico bavaglio della censura.
In un ordine apparentemente perfetto, l’esistenza della rete internet costituisce una pericolosa anomalia del sistema.
Sostanzialmente impermeabile ai vecchi meccanismi della sorveglianza gerarchica, la diffusione di internet rappresenta infatti una rivoluzione culturale, su base orizzontale, dagli effetti dirompenti quanto imprevedibili. Nata come strumento essenzialmente libero, lontanissima da ogni forma di controllo, la ‘Rete’ è un macrocosmo in costante espansione, all’insegna della fruizione caotica e del flusso illimitato di informazioni. Soprattutto, la sua natura prevalentemente anarchica è la dimostrazione pratica di come un sistema complesso possa funzionare benissimo, anche in assenza di divieti e di norme coercitive, restando accessibile a chiunque con costi irrisori.
Oggettivamente troppo per ogni organismo di potere costituito. Una provocazione intollerabile per chi fonda la propria autorità sul controllo e la repressione.

Pertanto, le potenzialità eversive della Rete non potevano rimanere estranee alle cariatidi governative e agli analfabeti digitali che, trincerati nei loro castelli di privilegi feudali, iniziano a temere come non mai i popoli che dovrebbero rappresentare e che indegnamente ingannano.
La loro non è intelligenza è istinto animale; è puro spirito di sopravvivenza. Della rete non capiscono assolutamente le dinamiche, ma ne paventano gli effetti sulla libera circolazione delle idee, nella costruzione di un dissenso condiviso e soprattutto liquido. Lungi dal rappresentare una opportunità, Internet costituisce un problema.
Per questo la Rete va “regolamentata”, depotenziata, e soprattutto imbrigliata.
Disturba l’Ordine e gli Affari. Un reato capitale per i governi globali, protesi nell’estrema conservazione dello statu quo di un mondo perfetto che si vorrebbe immutabile nei suoi assetti di predominio geriatrico.
SORVEGLIARE E PUNIRE
Il controllo della ‘rete’ è una vecchia ossessione della Pornocrazia berlusconiana. Da quando i pasdaran delle libertà littorie hanno scoperto che da internet possono persino scaturire delle rivoluzioni, normalizzare il web è diventata una priorità di governo. Da Maurizio Gasparri a Gabriella Carlucci (alcune delle intelligenze più eccelse del PdL), tutti hanno cercato di dare il loro contributo in nome della “regolamentazione”.
Ossessionati dal fatto di non poter colpire i cybernauti con querele per risarcimenti milionari, da usare a scopo intimidatorio (o il silenzio o la rovina economica), si è dapprima pensato di introdurre una schedatura di massa per attività svolte a titolo amatoriale e assolutamente gratuito.
Il tentativo più significativo in tal senso è la presentazione di una proposta di legge (datata 11/02/09) da parte dell’on. Carlucci:
Art. 2.
1. È vietato immettere in maniera anonima nella rete internet contenuti, ivi comprese le banche di dati, in forma testuale, sonora, audiovisiva o informatica, o in qualsiasi altra forma, ovvero agevolare l’immissione dei medesimi.
2. Coloro che, anche in concorso con altri soggetti operanti fuori del territorio nazionale, ovvero con ignoti, rendano possibili i comportamenti vietati ai sensi del comma 1 sono considerati responsabili, sul piano civile, penale e amministrativo, unitamente a coloro che hanno effettuato l’immissione in forma anonima.
3. Per quanto riguarda i reati di diffamazione, si applicano gli articoli 595, 596 e 596-bis del codice penale nonché le disposizioni della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
4. Per la tutela del diritto d’autore, dei diritti connessi e dei sistemi ad accesso condizionato si applicano le disposizioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le relative sanzioni.
5. Il Comitato per la tutela della legalità nella rete internet, di cui all’articolo 3, adotta, con proprie deliberazioni, le disposizioni e le regole tecniche necessarie, in relazione alle caratteristiche della rete internet, per l’applicazione delle norme richiamate nei commi 3 e 4 del presente articolo, in particolare per quanto attiene alla pubblicazione di risposte.
Che gli scopi del legislatore siano ispirati da una filosofia meramente repressiva è evidente fin da subito ed investono in senso estensivo “tutte le attività di accesso alla rete internet effettuate da apparati informatici e infrastrutture fisicamente presenti nel territorio nazionale e per il tramite di essi”.
Tuttavia, i provvedimenti davvero significativi iniziano a prendere corpo e sostanza soprattutto dopo la nomina di Paolo Romani a Ministro delle Comunicazioni, con la scusa di tutelare di “diritto d’autore” (e le grandi major della distribuzione multimediale). Il compito di eseguire materialmente la sentenza di morte per la libertà di internet viene affidata all’AGCOM, agenzia governativa della cui indipendenza e imparzialità di giudizio avevamo già parlato [QUI].
L’inconfigurabilità di un potere sanzionatorio
È questa l’espressione che viene utilizzata per definire le linee guida dell’AGCOM in relazione all’approccio con le “reti di comunicazione elettronica”.
Nel Marzo del 2010, con apposito decreto (D.lgs n.4 del 15/03/10), il ministro Romani commissiona all’agenzia il compito di stilare una “Indagine conoscitiva sulle reti di comunicazione elettronica” con la definizione di una specifica “fase repressiva”, associata ad “un corrispondente potere sanzionatorio”.
In riferimento alle precedenti normative l’AGCOM osserva:
«Sembra che il legislatore, pur riconoscendo all’Autorità un così ampio potere di vigilanza in tema di violazione del diritto d’autore sulle reti di comunicazione, abbia al contempo deciso di circoscriverlo ad una fase anteriore di prevenzione, al più di accertamento, senza estenderlo quindi ad una fase di repressione successiva.
La sensazione è che il legislatore […] in ragione alle potenziali insidie del potere tecnologico abbia pensato all’Autorità di settore come ad una sorta di nucleo specializzato di “polizia giudiziaria”, abilitato a svolgere attività di intelligence necessarie a prevenire ed appurare eventuali violazioni nel settore, salvo poi rimettere i risultati di tale attività all’Autorità giudiziaria affinché proceda nei modi stabiliti dalla legge.»
Cioè, l’Agcom, di nomina governativa, interpreta un limite oggettivo imposto all’esercizio dei suoi poteri come una “sensazione” ed un invito implicito ad operare come una specie di polizia politica.
E si lamenta di non avere un “potere sanzionatorio di tipo repressivo”, arrogandosi di un potere che non gli compete e che trascende i limiti costituzionali:
«Ammettendo la possibilità dell’adozione di misure preventive, il punto focale si sposta sul raggio d’azione di tale potere implicito, sul punto limite cioè fino al quale l’Autorità potrebbe spingersi…
Si pensi, ad esempio, alla misura che imponga ai gestori dei servizi di comunicazione elettronica il disvelamento dei dati utili ad individuare il responsabile del sito internet che ospita illecitamente contenuti protetti dal diritto d’autore; o anche misure dirette a restringere l’accesso a tali siti, ad oscurarli o a rimuovere i contenuti ospitati. La tecnologia moderna offre diverse soluzioni idonee allo scopo, alcune delle quali finalizzate proprio ad impedire l’accesso ad alcuni siti inseriti in una apposita black list.»
Preso atto dei limiti giuridici che circoscrivono il suo raggio d’azione, e sottolineato come determinate prerogative siano esclusive della magistratura, l’AGCOM studia dunque una deliberazione ad hoc per scavalcare Diritto e Costituzione con il placet governativo, insieme alla sostanziale acquiescenza dell’Opposizione e della Stampa tutta.
Pertanto, il 17 Dicembre 2010, con la Delibera n.668, l’Autorità delle Comunicazioni traccia i “lineamenti di provvedimento concernente l’esercizio delle competenze dell’autorità nell’attività di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”, sotto stretta dettatura della SIAE e della FIMI.

La DELIBERA 668/10
Nell’Allegato B della delibera i consiglieri dell’Agcom si esibiscono con un panegirico sulle “nuove prospettive culturali per i consumatori e nuove opportunità di business per l’industria”, rappresentate dal “mercato unico digitale”.
“L’Autorità nelle recenti relazioni annuali ha ripetutamente espresso l’opinione che sottovalutare le potenzialità del mercato digitale significa perdere una irripetibile occasione di sviluppo economico e sociale.”
Quindi ne stronca ogni funzione che non sia meramente “commerciale”, “remunerativa”, e finalizzata a far quattrini, da parte dei “consumatori/utenti”.
Notate la filosofia grettamente mercantilistica che trasuda dal testo della delibera, attraverso la scelta stessa dei termini.
A suo insindacabile giudizio (una sorta di auto-investitura), seguendo un “criterio ermeneutico”:
«L’Autorità ritiene che rientrino nella sua attività di vigilanza le violazioni del diritto d’autore perpetrate attraverso l’attività di diffusione radiotelevisiva, nonché attraverso le reti degli operatori di telecomunicazione, e che ad essa perciò competano le azioni di tutela del diritto d’autore sui contenuti immessi nelle reti di comunicazione elettronica (tv, reti di tlc e internet)»
Salvo fare appello, consapevole dell’abnormità di un simile potere discrezionale, stante la delicatezza e il rilievo delle situazioni giuridiche potenzialmente coinvolte:
“al Governo e al Parlamento l’opportunità di una revisione complessiva delle norme sul diritto d’autore che risultano inadeguate allo sviluppo tecnologico e giuridico del settore.”
Ad ogni modo, nel dubbio e nell’attesa che il “legislatore” si faccia sentire:
«L’Autorità, in quanto autorità amministrativa “dotata di poteri di vigilanza”, ritiene di essere legittimata, impregiudicato l’intervento dell’autorità giudiziaria, ad intervenire, in un tempo ragionevole, nei riguardi dei gestori dei siti internet sui quali dovessero essere ospitati contenuti digitali coperti da copyright, senza l’autorizzazione del titolare.»
In linea teorica, e in sintonia col cosiddetto “decreto Romani”, la delibera si propone di tutelare il diritto degli autori a ricevere una giusta remunerazione per le opere del proprio ingegno, con particolare attenzione ai prodotti audiovisivi, file musicali e opere coperte da copyright.
È chiaro che lungi dal voler tutelare gli “artisti”, il provvedimento blinda le pretese di sfruttamento commerciale dei diritti detenuti dalle major, con la difesa ad oltranza delle loro licenze di sfruttamento esclusivo.
È altrettanto chiaro che l’obiettivo primario del provvedimento sono i siti e le piattaforme che permettono download gratuiti (torrent o megaupload per fare un esempio).
Tuttavia i margini di intervento del provvedimento sono talmente estensivi, da comportare potenziali effetti devastanti sulla libera fruizione della rete. L’AGCOM infatti va ben oltre la sfera sanzionatoria contemplata dall’originale decreto Romani, che pure escludeva:
“i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da privati ai fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità d’interesse”
Nella sua interpretazione restrittiva, l’AGCOM, su pressione della SIAE e dei confindustriali della FIMI (Federazione dell’Industria Musicale Italiana), invece estende la possibilità di oscuramento o cancellazione a qualsiasi tipologia di pagina web, a prescindere dagli scopi, dalla ragione sociale, o dai contenuti generali, senza tenere in alcun conto le finalità d’uso.
Va da sé che, secondo un’ottica estensiva di tale impostazione, l’AGCOM potrebbe disporre l’oscuramento di YouTube (costretto a versare il “pizzo” legalizzato imposto dalla SIAE) e denunciare tutti quei blog e quei siti che all’interno delle loro pagine abbiano ospitato uno o più filmati da esso provenienti.

LA MANNAIA DEL DIRITTO D’AUTORE
Quando si parla della (giusta) tutela del diritto d’autore, bisogna sapere che l’intera materia è disciplinata da una vecchia legge di era fascista (Legge 633/1941) ed ha una amplissima ala di copertura, ulteriormente aggiornata nel 1978 con la Legge n.399.
Tanto per fare un esempio, sono ricomprese in una ‘protezione’ pressoché totale, al riparo da ogni divulgazione non ‘autorizzata’ dai titolari di quella esclusiva di sfruttamento commerciale, che impropriamente chiamano “diritto d’autore”:
“le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; i disegni e le opere dell’architettura; le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia; i contenuti giornalistici…”
Come si vede, lungi dall’essere circoscritto ai file sharing, alle trasmissioni in streaming, ed ai download musicali o video, l’intervento sanzionatorio accampato dall’AGCOM è potenzialmente illimitato.
Infatti, la delibera non esclude assolutamente l’applicazione delle sanzioni a quei siti che ospitino foto, gallerie di immagini, citazioni, testi letterari, poesie, coperti da eventuale “diritto d’autore” (che spesso è bello e sepolto, o che nella realtà non ha mai visto un solo centesimo per le sue creazioni), a prescindere dal carattere assolutamente gratuito e senza alcuna finalità di lucro delle pagine web. Potenzialmente, ci può rientrare di tutto: dalle web community ai forum di discussione, passando per i blog o per i siti amatoriali di intrattenimento.
In pieno delirio di onnipotenza, i garanti dell’AGCOM si attribuiscono un potere quasi assoluto, con una amplissima sfera di intervento, sovrapponendosi ad ogni altra autorità vigente (Polizia postale) e affiancandosi alla stessa magistratura, che pure dovrebbe indagare sulle singole fattispecie di reato potenziale:
«Si ritiene che l’Autorità possa esercitare – nel perimetro del diritto d’autore – i poteri ad essa assegnati nei confronti dei fornitori di servizi di media audiovisivi, dei gestori dei siti web , degli operatori di rete, dei fornitori di connettività (gli ISP), dei fornitori di servizi di caching/hosting, e più in generale nei confronti di tutti gli operatori di comunicazione elettronica.»
E nella fretta di operare non teme il rischio di approssimazione ed i margini di errore, pur nell’irreversibilità dell’intervento e delle sue conseguenze, senza la supervisione di un magistrato ed il vaglio di una formale denuncia:
«Affinché la funzione di garanzia dell’Autorità sia realmente efficace è necessario che essa si snodi attraverso una procedura estremamente semplice nei modi e celere e certa nei tempi. Solo in tal modo si riuscirebbe a garantire ai titolari dei diritti una forma di protezione alternativa (e non sostitutiva) rispetto a quella già offerta dall’Autorità giudiziaria.»
Nella sua applicazione, “Il procedimento di tutela del diritto di autore e del copyright” viene esplicitato al punto 3.5.2. della deliberazione (che ha valore di decreto legislativo) e si articola in 5 passaggi:
1. Segnalazione del titolare del diritto al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo – “I titolari dei diritti e tutti gli altri soggetti autorizzati a disporne (in particolare, i titolari di licenze di sfruttamento, in proprio o attraverso le loro associazioni per la tutela di interessi collettivi)”, scaricano on line dal sito dell’AGCOM un modulo preimpostato per denunciare la presunta violazione all’Autorità per le comunicazioni. Contemporaneamente, intimano al “gestore del sito” o, in alternative, all’ISP (Internet Server Provider) che fornisce il servizio, di rimuovere tutti i contenuti sospetti (da sottolineare “sospetti”) di violazione.
Il gestore del sito, o i curatori della pagine web, hanno a disposizione appena 48 ore (un ultimatum!) per contestare e confutare la richiesta di rimozione, verificandone la fondatezza.
!!! N.B. I “soggetti autorizzati” sono in realtà la SIAE (che in teoria può pretendere il pagamento delle royalties anche per cantare l’inno nazionale) e gli industriali riuniti sotto la sigla del FIMI. Ma all’atto pratico nessuno controlla la reale identità del soggetto denunciante, né verifica l’effettiva titolarità del preteso copyright, magari sulle illustrazioni pubblicate e incriminate (non sono mica tutte Alinari!). Potenzialmente, il denunciante potrebbe essere chiunque, nella più grande operazione di ‘trollaggio’ su vasta scala che la rete ricordi!
2. Segnalazione all’Autorità – “Decorse le 48 ore dalla richiesta inoltrata senza che il contenuto sia stato rimosso, il titolare del diritto può rivolgersi all’Autorità”.
In pratica, il presunto titolare (perché nessuno si è dato pena di verificare la legittimità), non ottenuta la rimozione dei contenuti contestati dal gestore del sito, si rivolge direttamente all’Agcom: compila un format on line e chiede l’oscuramento della pagina.
3. Verifica dell’Autorità in contraddittorio – “L’Autorità, ricevuta la richiesta circostanziata di cui sopra, effettua una breve verifica in contraddittorio con le parti (titolare del diritto, gestore del sito, soggetto che ha effettuato la contro notifica) da concludere entro cinque giorni, comunicando l’avvio del procedimento al gestore del sito (o, nel caso non fosse possibile individuarlo, al fornitore del relativo servizio di hosting), all’operatore di telecomunicazione o a quello televisivo, alla cui sfera risulti oggettivamente ascrivibile la violazione della normativa rilevante.”
Ciò in teoria potrebbe mettere al riparo i gestori delle pagine on line da eventuali abusi e mitomani; all’atto pratico però è tecnicamente impossibile (in soli 5 giorni!) accogliere la ricezione delle domande di rimozione, verificare la titolarità dei soggetti, vagliarne le richieste, valutare le obiezioni delle parti interessate insieme alle controdeduzioni, gestendo le notifiche in tempo reale.
!!! N.B. A meno di non disporre di qualche decina di migliaia di dipendenti, impegnati h24 nella verifica dei controlli, è chiaro che l’AGCOM attiverà una procedura standard che scatterà in automatico per la stragrande maggioranza dei casi, attivando la rimozione (e l’oscuramento) d’imperio.
4. Adozione del provvedimento di ordine alla rimozione – “Se l’Autorità, all’esito delle verifiche in contraddittorio, ritiene violata la normativa in tema di diritto d’autore, ordina senza ritardo al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo, anche per via telematica, l’immediata rimozione del materiale trasmesso in violazione.”
!!! N.B. In 5 giorni l’Agcom pretende di gestire segnalazioni, verifiche, impugnazioni e contraddittorio, con sentenza definitiva e in appellabile che esclude ogni eventuale revisione futura. È chiaro che ci troviamo di fronte ad un monstrum giuridico dove le parti più deboli, senza alcuna tutela (a partire da quella legale) né forza contrattuale, sono destinate a soccombere sempre e comunque, piegandosi eventualmente a subire il male minore.
5. Monitoraggio successivo del rispetto dell’ordine e applicazione di sanzioni in caso di reiterata inottemperanza – “L’Autorità monitora il rispetto dell’ordine impartito e, in caso di inottemperanza reitera l’ordine avvertendo che il suo mancato rispetto comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articolo 1, comma 31 della legge 249/97).”
In pratica, inoltra una denuncia penale con segnalazione all’autorità giudiziaria. E paradossalmente è la parte migliore, perché nel caso il titolare del sito abbia ragione può contestare il provvedimento e denunciare gli eventuali abusi dell’Agcom.

Ad ogni modo, nell’immediato il provvedimento si applica ai siti italiani e stranieri. Contempla inoltre:
a) La predisposizione di una lista di siti illegali da mettere a disposizione degli internet service provider;
b) La possibilità, in casi estremi e previo contraddittorio, dell’inibizione del nome del sito web, ovvero dell’indirizzo IP, analogamente a quanto già avviene per i casi di offerta, attraverso la rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi in assenza di autorizzazione, ovvero per i casi di pedopornografia.
Attuando con questo una inaccettabile equazione tra informazioni e pedopornografia.
Potenzialmente, la normativa sul copyright è applicabile all’universo mondo. Di conseguenza, le restrizioni della delibera, volendo, possono scattare anche nel caso di slide e gif animate, perché il provvedimento non lo esclude. Da notare che tutto ciò che è di libera fruizione e non connotato come “creative commons” può essere sempre sottratto e registrato da terzi, che apporrebbero così il loro ‘diritto’ di copyright, sancendo lo sfruttamento esclusivo dell’opera scippata e ridotta a prodotto di vendita al consumo.
Le restrizioni della delibera (oscuramento dei siti e cancellazione della pagine web) si applicano anche al di fuori dei confini nazionali, investendo operatori e gestori di rete e fornitori di servizi di connettività e siti web di ogni parte del mondo. Per cui valgono le stesse regole di cui sopra (48h per la rimozione e 5 giorni per il “contraddittorio”). In caso di mancato ottemperamento ai diktat di Agcom e SIAE, i siti incriminati (anche per la presenza di un solo file sospetto) potranno essere inibiti dai provider su ordine dell’Autorità, a livello di IP o di dominio e persino nell’uso del nome, senza che sia contemplata un’indagine preliminare approfondita né il ricorso ad un giudice.
A partire da qualche giorno (06/07/2011), potrebbe capitare di visualizzare sui motori di ricerca interi elenchi di “siti non raggiungibili”, cliccare sui link più svariati e vedersi comparire una selva di pagine web “impossibili da visualizzare”; andare sulla sezione “immagini” di Google e trovarla vuota.
Da oggi, l’Italia è un po’ più cinese, ma il modello ideale rimane la Birmania (anzi, Myanmar!). E ancora la chiamano “democrazia”.
Evviva il mercato!
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This entry was posted on 4 luglio 2011 at 16:21 and is filed under Business is Business, Masters of Universe with tags AGCOM, Censura, Comunicazioni, Controllo, Copyright, Decreto legislativo n.4, Decreto Romani, Delibera 668/10, Diritto d'autore, FIMI, Gabriella Carlucci, Informazione, Internet, Italia, Libertà, Liberthalia, Oscuramento siti, Paolo Romani, Rete, SIAE, Web. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
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4 luglio 2011 a 22:19
E pensare che di ste cose non frega un cazzo a nessuno, che pure il PD è d’accordo.
5 luglio 2011 a 00:09
Ma a noi frega.
Non ancoriamoci ai voleri dei partiti. E’ tempo perso. Non esistono I partiti. Esiste UN solo partito. E poi esistiamo noi.
Ancoriamoci, invece, alla nostra volontà. E’ quella l’unica cosa democratica che c’è rimasta.
5 luglio 2011 a 19:50
Parole sacrosante!
6 luglio 2011 a 12:19
Mi pare però che in questa polemica (dico in generale sulle discussioni di questi giorni) si mischino due temi ben distinti.
1) La libertà di espressione.
2) La tutela del diritto di autore.
La libertà di espressione è, credo siamo tutti d’accordo, un diritto fondamentale ed una responsabilità. Qunidi una volta stabilito un confine tra espressione del proprio pensiero e fatti criminali (diffamazione, istigazione al reato, eventualmente apologie, rivelazione di notizie per legge protette …), limite presidiato dalla magistratura penale e dalla legge, non trovo ci debba essere filtro politico nella circolazione delle idee.
Altra cosa è la tutela del diritto di autore. Io sono convinto che la produzione di opere artistiche debba essere remunerata. Possiamo discutere come, per quali canali, ma non avrei molti dubbi sul principio.
Sono per esempio molto contrario a scaricare illegalmente musica, film o software. Se uso un prodotto trovo necessario pagarlo. Poi possiamo discutere sulle politiche di prezzo .. ma è altra cosa.
Faccio allora due osservazioni, per favorire la discussione:
– cosa centrano tra di loro libertà di espressione e diritto di autore? è evidente che il diritto di citare fa parte del diritto di espressione … come si potrebbe inserire in questo blog parte di un articolo di giornale per commentarlo … ma questo non lede realmente il diritto dell’autore, anzi forse lo promuove … ma l’idea che in internet tutto debba essere subito disponibile e gratuito non riesce a convincermi …
– per secondo: sentivo per radio questa mattina che solo la magistratura dovrebbe amminis5trare diritto … mi pare un errore di prospettiva … faccio un esempio stupido per farmi capire: se un vigile urbano fa rimuovere una auto in divieto di sosta esercita un’azione di tutela del diritto immediata, senza magistratura … fra l’altro ledendo potenzialmente un diritto fondamentale (il diritto di libera circolazione). Potrebbe peraltro commettere un abuso e ne risponderebbe.
L’ultima osservazione introduce quindi il tema sostanziale: non voglio difendere la regolamentazione che si vuole avviare … non ho studiato la materia a sufficienza. Ma difenderei il principio astratto che l’esistenza di un’autorità che esercita una funzione di tutela di un bene pubblico (la rete e la circolazione legale delle idee) non sia di per se stesso un concetto liberticida.
Questo lo dico perchè mi pare che nell’articolo traspaia (posso sbagliare) un’equazione regolamentazione e controllo = meno libertà che non è in astratto giustificabile.
Altrimenti, per essere conseguenti, dovremmo abolire i vigili ed il codice della strada!!!
Saluti
Pepito
6 luglio 2011 a 12:26
L’anonimato salverà la libertà di Internet?
http://notiziedelfuturo.blogspot.com/2011/07/un-quarto-dora-di-anonimato.html
6 luglio 2011 a 18:37
Caro Pepito,
I tuoi commenti (mai banali) introducono ancora una volta un interessante apporto critico di assoluto buonsenso, che leggo (e medito) con particolare piacere.
Spero non voglia scambiare la mia per una forma di piaggeria (sai che non sono il tipo) perché, in linea teorica, mi trovo a condividere l’intera sostanza delle tue osservazioni. Quindi mi asterrò da ogni confutazione.
Mi permetto solo poche obiezioni (retoriche), assolutamente soggettive e dunque assai discutibili:
I) Un “fatto criminale” dovrebbe (secondo una mia mera opinione) essere tale, nel momento in cui si configura una fattispecie di reato con danni oggettivi contro terzi.
I c.d. “processi alle intenzioni” non mi piacciono molto, perché sono interpretabili secondo la sensibilità storica del momento ed il capriccio del “sanzionatore” chiamato a reprimere l’Idea in quanto tale e non il Fatto che invece rimane aleatorio, circoscritto com’è nel limbo delle supposizioni.
Le idee andrebbero sempre confutate e mai oscurate.
Esempio pratico: la rete è piena di pagine che incitano alla violenza (sportiva e non solo); all’anti-semitismo e all’odio razziale, o alla discriminazione etnica.
A me è capitato di leggere cose abominevoli sugli ebrei, comprese considerazioni razziali sul “profilo semita” di Gad Lerner (non è uno scherzo!). Non parliamo poi della paccottaglia neo-nazista con rimasticature völkisch, ad uso della nuova ariosofia in salsa padana.
In teoria, rientrerebbero nell’apologia di reato e nei rigori della Legge Mancino, se non sbaglio troppo. Ora, a prescindere dalla condivisione o meno della norma sanzionatoria, è evidente che tali leggi vengono sistematicamente eluse e di fatto sospese nella loro applicazione censoria. Diciamo che i margini di “tolleranza” variano a seconda del grado di contiguità politica delle maggioranze di governo del momento e dei bacini elettorali di riferimento.
In tale contesto, l’interpretazione e l’applicazione della norma è strumentale all’uso politico che di essa se ne fa.
II) Di conseguenza, che genere di “regolamentazione” si vuole per la rete? Siamo sicuri risponda sempre a criteri “oggettivi”?
Possiamo escludere con certezza la predominanza di interessi corporativi o di finalità meramente censorie da parte di specifici ispiratori politici?
E internet ha bisogno di un ulteriore pacchetto di norme supplementari che regolino e sanzionino i contenuti, oltre a quelle già in vigore?
La pedopornografia è già un reato e viene giustamente contrastata nei suoi squallidi mercimoni on line.
Se uso la rete per gestire traffici illeciti sono giustamente perseguibile.
Se io fornisco on line abitudini e percorsi di Mister X, elaborando una sorta di piano militare per colpirlo fisicamente, per organizzare un attentato, o fornendo i requisiti tecnici per fabbricare ordigni esplosivi, compio un (grave) crimine.
Ma può configurarsi come reato il caso in cui un eroinomane espliciti on line la sua insana passione per la droga, esaltandone le presunte “qualità”?
Può presupporre reato il “tamarro” di periferie che nelle forum community dedicate insulti pesantemente gli odiatissimi “emo”?
E’ un reato se uso la rete per organizzare tafferugli allo stadio contro poliziotti e tifosi avversi. Ma è davvero giusto perseguire l’ultrà dell’Inter che scrive di “volere il sangue” degli Juventini?
Dov’è il danno subito? Si paventa il reato, ma in realtà siamo nell’ambito delle opinioni (bacate quanto si vuole). Il collegamento coi fatti è tutto da dimostrare.
Giustamente tu mi farai notare che ciò rientra nell’ordine della prevenzione. Ma allora si vigila (un tempo si diceva “attenzionare”) non si reprime in anticipo.
III) L’esempio del vigile e del codice della strada è tutt’altro che “stupido”. E’ calzante e intelligente invece!
E mi offre la ghiotta opportunità di muovere un ulteriore obiezione:
Il vigile urbano è un funzionario pubblico che dipende dal Comune, in quanto organismo rappresentativo democraticamente eletto.
Le sue mansioni sono rigidamente disciplinate ed è tenuto, come altri organi di polizia, ad applicare il Codice Stradale che comunque nasce da un decreto legislativo, trasformato dal Parlamento in “legge dello Stato”, in conformità con le normative europee ed integrato dai regolamenti di attuazione del Ministero dei Trasporti, che a sua volta è integrato a pieno titolo nei poteri dello Stato (Governo=Esecutivo).
Reinterpreto il tuo esempio con un altro:
Può l’ACI sostituirsi ai poteri pubblici delegati allo scopo, promulgando norme integrative al codice vigente con effetto immediato, istituire un suo apparato di controllo ausiliario, emettere decisioni non cassabili, erogare multe e sanzioni, disporre rimozioni con un suo corpo di intervento parallelo?!?
E faccio notare che l’ACI è comunque un organismo elettivo, con migliaia di tesserati.
L’AGCOM invece non rappresenta nessuno. E’ auto-referenziale. E’ interamente di nomina partitica. E, nei fatti, interagisce come una propaggine della SIAE, agendo come un collettore di interessi corporativi (la FIMI).
E a questi io dovrei affidare la tutela della “libertà di opinione e di espressione” sulla Rete?!?
6 luglio 2011 a 19:02
Sul tema dei reati d’opinione sono molto d’accordo – non a caso avevo scritto “eventualmente apologia”. Mi sembra meglio lasciare esprimere tutte le opinioni, soprattutto se c’è modo e forma per mettere in discussione quelle che riteniamo errate o pericolose.
Sull’autoreferenzialità credo tu dica una inesattezza: dei suoi componenti 4 sono eletti dal senato, 4 dalla camera ed il presidente è individuato dalla presidenza del consiglio.
E’ quindi senza dubbio un organo politico, ma inominato dai nostri rappresentanti liberamente eletti. Che poi il sistema parlamentare non rappresenti … vabbè quello abbiamo …
La riflessione principale riguarda il sistema delle autority. E’ un argomento che lascia perplesso anche me. Ce ne sono parecchie e non credo svolgano tutte la loro funzione con pari efficacia: (fonte Wikipedia) “La dottrina, atteso che il diritto amministrativo tace, ha cercato di individuare le Autorità amministrative indipendenti nelle seguenti: le Autorità per i servizi di pubblica utilità (sono due, una per il settore dell’energia e del gas ed un’altra che opera nel campo delle telecomunicazioni); l’Autorità Antitrust; il Garante per la protezione dei dati personali; la Commissione di garanzia per l’attuazione del diritto di sciopero; l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; la Consob; l’Isvap. Dubbia è la riconduzione dei difensori civici nell’ambito delle autorità amministrative indipendenti”.
Concordo infine pienamente sul fatto che serva un contesto di regole chiare, condivise attraverso un percorso legislativo, che limitino la possibilità di arbitrio in un campo così delicato.
Saluti da Pepito
7 luglio 2011 a 01:08
“E’ quindi senza dubbio un organo politico, ma nominato dai nostri rappresentanti liberamente eletti. Che poi il sistema parlamentare non rappresenti … vabbè quello abbiamo …”
Hai ragione, Pepito, sono stato inesatto: l’Agcom non è affatto “auto-referenziale”; è organica alla politica professionale e a questa rende conto, interpretando i desideri della maggioranza di cui è espressione diretta.
Dal presidente fino all’ultimo consigliere dell’Agcom, ogni singolo membro è riconducibile direttamente ad uno specifico partito e selezionato in base agli equilibri politici del momento.
E’ eccezionale poi che scriva i suoi provvedimenti consultandosi e seguendo (oserei insinuare alla lettera) i “suggerimenti” della FIMI. Alla faccia del “principio di imparzialità” (art.5 dello statuto).
Soprattutto, è paradossale che una “Autorità” nata come foglia di fico per nascondere le vergogne di un gigantesco conflitto di interessi (inutile dire di chi..) sia presieduta da un “presidente” scelto proprio da colui che di quel conflitto di interessi è causa e titolare.
E’ surreale che parte dei consiglieri provenga dai ranghi della stessa holding che è parte integrante del succitato “conflitto” e che con questa siano legati da rapporti di interesse e di dipendenza.
Appunto, i controllati si scelgono i controllori; i quali, ad ogni modo, dovrebbero avere una certa conoscenza nel mondo delle TLC e delle nuove tecnologie digitali. Infatti, tra i consiglieri abbiamo:
un editorialista de Il Giornale; un medico chirurgo e un cardiologo;
un consigliere d’amministrazione di due aziende fallite per bancarotta; un filosofo.
Non so… è come se la Gallimard mi assumesse per tradurre Tolstoj in francese, reputando un ottimo requisito d’impiego la mezza dozzina di parole francesi che conosco e il fatto che sappia distinguere qualche lettera in cirillico.
7 luglio 2011 a 19:05
— WORK IN PROGRESS —

[Un compromesso onorevole]
Ci sarà pure un giudice a Berlino…
La draconiana delibera dell’Agcom non resiste alle obiezioni dei critici ed ai vizi di costituzionalità; si sgonfia e si affloscia esausta, nel coitus interruptus della sua volontà di potenza.
Almeno fino al prossimo tentativo…
Il testo della delibera è stato fortemente depotenziato il giorno stesso della sua approvazione e sarà sottoposto ad ulteriori revisioni tra 60 gg (da vedere se in peggio), prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo modificato prevede:
1) la rimozione dei contenuti sospetti entro 4 giorni (e non più 48 ore);
2) Il tempi del “contraddittorio” vengono estesi a 10 giorni, mentre l’ingiunzione dell’Agcom arriverà dopo circa un mese di accertamenti preventivi sull’effettiva violazione.
3) Le iniziative dell’Agcom possono comunque essere impugnate, tramite ricorso all’Autorità giudiziaria.
Soprattutto, cosa più importante, “sono esclusi dalla procedura di sanzione i siti senza scopo di lucro; ci sono esenzioni per il diritto di cronaca, commento, critica o discussione, e per l’uso didattico e scientifico”.
Nessuna sanzione neanche per la riproduzione parziale.
“La procedura non prevede alcuna misura di inibizione dell’accesso ai siti, non si rivolge all’utente né interviene sulla applicazioni peer to peer”.
Infine, YouTube e Facebook non potranno più essere resi irragiungibili, in caso di ipotesi di violazione.
In culo alla censura!